1. I comuni, anche in forma associata, stipulano accordi locali con le autorità provinciali di pubblica sicurezza nei seguenti campi di intervento:
a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;
b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative delle polizie locali con le sale operative delle Forze di polizia nazionali;
c) collaborazione tra Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e polizia municipale ai fini del controllo del territorio, anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza;
d) coordinamento tra attività di polizia locale e di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;
e) formazione e aggiornamento professionali integrati tra operatori dei servizi di polizia locale, delle Forze di polizia nazionali e altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche per la sicurezza.
2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:
a) cooperazione per la partecipazione a iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;
b) coordinamento tra politiche di programmazione e gestione del territorio e politiche di prevenzione della criminalità;
c) comunicazione pubblica;
d) ogni altra attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate per la sicurezza.
3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e adeguatezza, stipulano accordi regionali con lo Stato nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2.
4. Le province possono stipulare, di intesa con i comuni interessati, gli accordi di cui ai commi 1 e 2.
5. Accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza, i comuni e le province possono disciplinare la collaborazione continuativa della polizia locale al mantenimento della sicurezza pubblica.